Per le persone fisiche: detrazione IRPEF pari al 30% dell’erogazione per un importo complessivo non superiore a euro 30.000 (comma 1 art. 83 Dlgs 117/2017 – comma 1 art. 104 Dlgs 117/2017);
Per le persone fisiche, enti e società: deducibilità delle erogazioni, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, se la deduzione supera il reddito complessivo netto l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto periodo, fino a concorrenza del suo ammontare (comma 2 art. 83 Dlgs 117/2017 – comma 1 art. 104 Dlgs 117/2017).
Per le erogazioni in denaro, l’agevolazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali, nonché altri sistemi che ne garantiscono la tracciabilità previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Le agevolazioni (detrazione / deduzione) non sono tra loro cumulabili.